Titolo II

Art. 33

In vigore dal 16 giu 1931
La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna è pronunciata dopo l'attuazione di esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-33

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