Titolo II

Art. 38

In vigore dal 16 giu 1931
Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, si applica l'articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-38

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