Titolo II

Art. 39

In vigore dal 16 giu 1931
L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo. Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo