Titolo II
Art. 40
In vigore dal 16 giu 1931
La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell'attuazione del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-40