Titolo II
Art. 45
In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-45