Titolo II

Art. 46

In vigore dal 16 giu 1931
Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice. Le disposizioni dell'articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601#art-46

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