RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 28 lug 1931
L'economo, ad inventario compiuto, riceve in consegna dal rettore e dal consigliere delegato, con apposito verbale, i beni immobili e mobili del Convitto ed è responsabile della loro custodia. La responsabilità dell'economo nè cessa nè è diminuita se egli, con il consenso del rettore, dia in consegna taluni beni mobili ad altre persone. Tali consegne debbono risultare da verbali firmati dal rettore, dall'economo e dal sub-consegnatario. In ciascun locale del Convitto e conservata una tabella indicante, in accordo con l'inventario, i beni mobili in esso esistenti e le successive variazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-7

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