Regolamento›Capo I
Art. 8
In vigore dal 28 lug 1931
Avvenendo, per qualsiasi causa, un mutamento di sub-consegnatari, si procede tra essi ad una compiuta verifica e consegna, redigendosene apposito verbale da firmarsi, anche, dal rettore e dall'economo.
In caso di mutamento del rettore o dell'economo, alle verifiche ed alle consegne, da eseguirsi sulla scorta dell'inventario generale, assiste il consigliere delegato che in tale evenienza deve assistere altresì alla chiusura di tutte le scritture contabili e alla verifica della cassa, del magazzino e delle situazioni di ogni azienda speciale.
Se non sia possibile, per qualsiasi ragione, procedere alle verifiche di cui ai precedenti commi e si addivenga invece ad una consegna fiduciaria, la ricognizione generale è eseguita entro due mesi, e delle sue risultanze si dà relazione al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-8