Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 28 lug 1931
La compilazione dell'inventario è fatta in base ad accertamento diretto da eseguirsi dal rettore e dall'economo, sotto la vigilanza del consigliere delegato.
Copia dell'inventario, approvato dal Consiglio di amministrazione, è inviata al R. Provveditore agli studi.
La rinnovazione dell'inventario è ordinata direttamente dal R.
Provveditore agli studi, o promossa dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-3