RegolamentoCapo I

Art. 3

In vigore dal 28 lug 1931
La compilazione dell'inventario è fatta in base ad accertamento diretto da eseguirsi dal rettore e dall'economo, sotto la vigilanza del consigliere delegato. Copia dell'inventario, approvato dal Consiglio di amministrazione, è inviata al R. Provveditore agli studi. La rinnovazione dell'inventario è ordinata direttamente dal R. Provveditore agli studi, o promossa dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo