RegolamentoCapo I

Art. 2

In vigore dal 28 lug 1931
I beni mobili infruttiferi sono così classificati: a) mobilio; b) materiale bibliografico e suppellettile scientifico - didattica; c) arredi sacri; d) materiale ed attrezzi per l'educazione fisica; e) biancheria; f) utensili da tavola, cucina e dispensa, e quelli di cantina, magazzino, legnaia, carbonaia, ecc.; g) utensili vari (da barbiere, calzolaio, muratore, falegname, giardiniere, ecc.).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-2

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