Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 28 lug 1931
I beni mobili infruttiferi sono così classificati:
a) mobilio;
b) materiale bibliografico e suppellettile scientifico - didattica;
c) arredi sacri;
d) materiale ed attrezzi per l'educazione fisica;
e) biancheria;
f) utensili da tavola, cucina e dispensa, e quelli di cantina, magazzino, legnaia, carbonaia, ecc.;
g) utensili vari (da barbiere, calzolaio, muratore, falegname, giardiniere, ecc.).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-2