RegolamentoCapo I

Art. 5

In vigore dal 28 lug 1931
Ogni oggetto mobile, compreso nell'inventario, è contrassegnato in modo indelebile, senza deteriorarlo, col numero progressivo corrispondente a quello che gli è attribuito nella prima colonna del registro inventariale. La numerazione è unica per tutte le categorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-5

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