RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 28 lug 1931
Ad ogni bene ed oggetto è attribuito un valore. Agli oggetti nuovi, o in ottimo stato, che siano stati acquistati, è attribuito il valore corrispondente al prezzo di acquisto; a quelli ricevuti in dono, a quelli usati, o deperiti, il prezzo di stima è stabilito dal rettore e dall'economo o, all'occorrenza da persona esperta designata dal consigliere delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-4

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