Regolamento›Capo I
Art. 10
In vigore dal 28 lug 1931
Nei buoni di discarico, per eliminazione di oggetti tolti dall'uso, deve essere indicata la data della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione autorizzò il discarico.
La vendita del materiale inservibile e la vendita o la cessione di materiali derivanti da demolizioni, riparazioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbriche, di macchine, ecc., che non siano state oggetto di contratto, sono autorizzate dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce, altresì, le modalità relative.
Gli oggetti fuori d'uso, altrimenti riutilizzabili, devono essere discaricati dall'inventario per essere poi riassunti in carico nella loro nuova forma o destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-10