Art. 6

In vigore dal 9 dic 1928
Chi mantiene istituti nautici privati ha l'obbligo di comunicare al Ministero della marina, entro 15 giorni, le modificazioni avvenute nel personale direttivo e insegnante. Per nessun motivo si possono sospendere le lezioni, prima ti che sia decorso il termine di durata dei corsi notificato il pubblico o agli interessati all'atto della iscrizione di alunni. Parimenti è vietato di elevare, prima di tale termine, la retta stabilita all'atto dell'iscrizione, o d'imporre tasse non previste nella indicazione di cui alla lettera a) dell', salvo che si tratti di insegnamenti aggiunti nel corso dell'anno, dei quali sia stata data preventiva notizia al Ministero della marina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-6

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