Art. 8

In vigore dal 9 dic 1928
Nei casi di cui all'art. 14 della legge 7 giugno 1928, numero 1349, il Ministero della marina denuncia i trasgressori alla competente autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo