Art. 4

In vigore dal 9 dic 1928
Le ulteriori visite ed ispezioni che il Ministero della marina disponga a norma dell' della legge 7 giugno 1928, n. 1349, sono a carico del bilancio del Ministero stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-4

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