Art. 4
In vigore dal 9 dic 1928
Le ulteriori visite ed ispezioni che il Ministero della marina disponga a norma dell' della legge 7 giugno 1928, n. 1349, sono a carico del bilancio del Ministero stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-4