Art. 5
In vigore dal 9 dic 1928
Presso gli istituti nautici privati debbono essere tenuti appositi registri per i professori e per gli alunni, conformi al modello che sarà stabilito dal Ministero della marina.
Non oltre il 15 agosto di ogni anno, un estratto dei registri medesimi è trasmesso al Ministero, il quale, peraltro, può richiedere tale estratto in qualunque epoca.
Entro la data di cui al comma precedente deve pure essere rimessa al Ministero una relazione degli insegnamenti impartiti, dei programmi svolti e dei risultati degli scrutini e degli esami, da integrarsi in seguito coi risultati della sessione autunnale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-5