Art. 9

In vigore dal 9 dic 1928
Per gli istituti che si desiderano aprire nell'anno scolastico 1928-29, il termine di cui al precedente è prorogato fino alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII Atti del Governo, registro 278, foglio 189. - Sirovich.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-9

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Art. 9 Regolamento per gli istituti nautici privati. — Testo vigente | Portale Normativo