Art. 3
In vigore dal 9 dic 1928
Lo spese per l'ispezione di cui al 2° comma del precedente articolo sono a carico di chi domanda l'autorizzazione di aprire l'istituto.
A tal uopo, il Capo dell'ufficio istruzione nautica determina, caso per caso, l'ammontare approssimativo della occorrente spesa, che sarà anticipata con vaglia postale a lui intestato. Eseguita l'ispezione e liquidate le indennità, sarà restituita la somma eventualmente sopravanzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-3