Art. 2
In vigore dal 9 dic 1928
La condotta del richiedente e l'idoneità del direttore sono inoltre accertate, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'autorizzazione può essere negata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore.
Il giudizio sulla idoneità dei locali, sulla opportunità della fondazione e sulla organizzazione dell'istituto è di esclusiva competenza del Ministero della marina. Gli accertamenti relativi, oltre che in base ai documenti indicati nell', sono fatti in base ad ispezione eseguita da persona incaricata dal Ministero e a tutti gli altri elementi di giudizio che siano in possesso del Ministero medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-10-18;2505#art-2