Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 137
In vigore dal 15 ago 1928
Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'Opera di previdenza in base agli a 7 del testo unico predetto.
Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria o in congelo provvisorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-137