RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 134

In vigore dal 15 ago 1928
La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, con diritto alla pensione ordinaria per avere compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili maggiorenni ottengono l'indennità di buon'uscita in misura eguale a quella spettante all'iscritto in base alle disposizioni menzionate negli articoli precedenti. Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunziata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-134

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