Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 133
In vigore dal 15 ago 1928
Ai funzionari civili e ai militari iscritti all'Opera di previdenza, purchè siano provvisti dei requisiti di cui nel precedente e siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, ma non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'Opera di previdenza.
L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore, e viene ridotta a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo, se risulti una somma superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-133