Regolamento›Titolo VI
Art. 128
In vigore dal 15 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza delibera sulle domande per l'ammissione al beneficio della cura climatica, dando la preferenza ai fanciulli che ne sono maggiormente bisognosi e che appartengono a famiglie di condizione economica più disagiata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-128