Regolamento›Titolo VI
Art. 127
In vigore dal 15 ago 1928
Per la permanenza nelle colonie marina o montana la Direzione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di previdenza, prenderà accordi con gli enti che gestiscono le colonie stesse circa l'ammissione ed il mantenimento dei fanciulli, nonché l'ammontare della relativa spesa per ciascuno di essi.
La detta Direzione generale esercita la sorveglianza diretta delle colonie di cura, alle quali i fanciulli sono affidati, e regola la materia delle responsabilità delle colonie stesse, verso gli ammessi, durante la loro permanenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-127