Regolamento›Titolo VI
Art. 125
In vigore dal 15 ago 1928
Dei figli di un iscritto avente grado non superiore al nono, uno solo può conseguire il beneficio della cura marina o montana nell'anno in cui si bandisce il concorso. Ma se il numero dei figli minorenni a carico è maggiore di cinque, può il beneficio estendersi a due di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-125