Regolamento›Titolo V
Art. 122
In vigore dal 15 ago 1928
Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per conto dell'Opera a favore dell'Amministrazione della clinica ospitaliera o del rappresentante della clinica privata.
Qualora concorrano le circostanze per le quali la degenza o l'atto operativo non abbia potuto aver luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento viene effettuato mediante emissione di mandato a favore dell'iscritto. Concorrendo circostanze eccezionali, il pagamento può effettuarsi a mezzo del capo dell'ufficio.
Se poi trattasi di funzionario che si trovi all'estero o nelle colonie per ragioni di servizio, il pagamento si effettua mediante emissione di mandato a favore dell'economo-cassiere dell'Amministrazione dalla quale detto funzionario dipende.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-122