RegolamentoTitolo V

Art. 118

In vigore dal 15 ago 1928
Nei casi in cui l'iscritto non sia ricoverato in una clinica ospitaliera o privata, la domanda per il concorso dell'Opera di previdenza viene trasmessa dall'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende, corredata del referto del chirurgo o del medico curante con l'ammontare dell'onorario dovuto, nonché del conto dei medicinali o materiali acquistati, debitamente vistato dal medico che li prescrisse. L'iscritto potrà inoltre aggiungere altri documenti giustificativi delle spese eventualmente incontrate per prestazioni accessorie ricevute. Il concorso dell'Opera viene pertanto subordinato alla motivata proposta che in base ai documenti predetti farà il capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende. Nella proposta saranno indicati il grado, lo stipendio e lo stato di famiglia del richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-118

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo