RegolamentoTitolo V

Art. 113

In vigore dal 15 ago 1928
Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera o privata possono chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per onorario ai chirurgi, per retta di degenza ed accessori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-113

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Art. 113 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti. — Testo vigente | Portale Normativo