Regolamento›Capo IV
Art. 112
In vigore dal 15 ago 1928
Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente gli Istituti debbono unire, oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri statuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, nonché i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-112