Regolamento›Titolo V
Art. 114
In vigore dal 15 ago 1928
Gli iscritti di cui al precedente articolo, che siano ricoverati dal 1° gennaio 1928 in poi presso una clinica ospitaliera o privata a causa di gravi malattie, possono egualmente chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per retta di degenza, onorario ai medici ed accessori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-114