Regolamento›Titolo V
Art. 117
In vigore dal 15 ago 1928
Quando si verifichi la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera o privata, l'iscritto, dopo dimesso dalla clinica, trasmette, a mezzo dell'ufficio da cui dipende, il referto medico dell'operazione alla quale fu sottoposto, o della malattia sofferta, e l'estratto del conto che indichi distintamente l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ed accessori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-117