RegolamentoTitolo V

Art. 120

In vigore dal 15 ago 1928
Il concorso dell'Opera di previdenza è deliberato insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale. Esso non può eccedere la misura stabilita dall' del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.
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