Regolamento›Capo IV
Art. 108
In vigore dal 15 ago 1928
Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-108