RegolamentoCapo III

Art. 104

In vigore dal 15 ago 1928
L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi d'istruzione. Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'Istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in marzo, su esibizione di altro certificato in carta libera, da cui risulti la frequenza dall'inizio dell'anno scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-104

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