Regolamento›Capo III
Art. 101
In vigore dal 15 ago 1928
I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero, debbono produrre i documenti segnati nel precedente o i primi tre menzionati nel successivo , secondo che trattisi di orfani, o di figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), nonché un certificato della competente autorità scolastica, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea, o il diploma di studi superiori, da non oltre due anni, e che la votazione riportata nell'esame di laurea o di diploma è di almeno otto decimi.
I candidati possono unire le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-101