Regolamento›Capo III
Art. 102
In vigore dal 15 ago 1928
Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-102