Art. 102
RegolamentoCapo III

Art. 102

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In vigore dal 15 ago 1928
Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-102