Regolamento›Capo IV
Art. 108
128 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-108