Art. 108
RegolamentoCapo IV

Art. 108

128 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-108