Art. 113
RegolamentoTitolo V

Art. 113

133 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera o privata possono chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per onorario ai chirurgi, per retta di degenza ed accessori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-113