Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 132
In vigore dal 15 ago 1928
Agli iscritti all'Opera di previdenza (civili o militari) che posseggano i requisiti indicati nel precedente , ma siano collocati a riposo con effetto anteriore al 1° gennaio 1926, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'Opera di previdenza, calcolando per metà il servizio prestato prima dell'iscrizione all'Opera medesima.
L'indennità non potrà essere superiore a L. 5000, nè a quattro mensilità dello stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-132