Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 131
In vigore dal 15 ago 1928
L'indennità, di buon'uscita di cui al precedente viene aumentata di uno, due o tre decimi, a seconda che il servizio effettivo prestato in categorie di personale iscritte all'Opera di previdenza sia superiore ad anni 30, ad anni 35, oppure ad anni 39 e mesi sei.
Questa disposizione è applicabile soltanto a coloro che acquistano il diritto a detta indennità dal 1° gennaio 1928 in poi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-131