RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 138

In vigore dal 15 ago 1928
I periodi di aspettativa per motivi di salute o per riduzione di quadri, trascorsi anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, non sono computabili agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita. Detti periodi, se trascorsi dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, sono invece valutabili ai soli effetti della determinazione del sessennio d'iscrizione occorrente per conseguire il diritto all'indennità di buon'uscita. Però, qualora il diritto all'indennità sia sorto con decorrenza dal 1° gennaio 1928, i periodi di cui al secondo comma del presente articolo sono calcolati per metà nel computo degli anni di servizio, in base ai quali deve effettuarsi la liquidazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-138

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