Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 141
In vigore dal 15 ago 1928
L'indennità di buon'uscita non è dovuta agl'iscritti destituiti dall'impiego o comunque cessati dal servizio con la perdita totale del diritto a pensione.
Questa disposizione è estesa alle loro famiglie, anche quando si ottenga il trattamento di quiescenza di cui all'art. 186 del testo unico di leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-141