RegolamentoCapo II

Art. 146

In vigore dal 15 ago 1928
Quando l'iscritto all'Opera di previdenza muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita, alla quale egli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi. Sia nel caso di successione legittima che testamentaria, gli aventi diritto, per ottenere il pagamento di detta indennità, debbono produrre, insieme con l'istanza, i documenti prescritti dall'art. 298 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-146

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