RegolamentoCapo II

Art. 151

In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di cui all' del testo unico predetto.
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