Regolamento›Capo II
Art. 151
69 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di cui all' del testo unico predetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-151