Regolamento›Capo II
Art. 153
In vigore dal 15 ago 1928
Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-153