RegolamentoCapo II

Art. 153

In vigore dal 15 ago 1928
Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-153

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo