Regolamento›Titolo VIII›Capo I
Art. 150
In vigore dal 15 ago 1928
Al conseguimento delle sue finalità la Cassa sovvenzioni provvede coi mezzi indicati agli del predetto testo unico di leggi sull'Opera di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-150