Art. 153
RegolamentoCapo II

Art. 153

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In vigore dal 15 ago 1928
Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-153